Il trasferimento strumentale del lavoratore in un reparto da sopprimere costituisce esercizio arbitrario del potere di selezionare il personale da licenziare e, in quanto tale, determina l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per motivi oggettivi e vincola
Licenziamento per giustificato motivo di lavoratori somministrati
Licenziamento economico, non suffragato da prove, di lavoratori somministrati a tempo indeterminato e tutela risarcitoria ancorata all’indennità di disponibilità. Nota a Cass. ord. 8 gennaio 2019, n. 181 Sonia Gioia