La responsabilità in materia di sicurezza che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale ed è fonte di obblighi positivi e non di mera astensione, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di
Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale
Il datore di lavoro non può ritenersi responsabile dell’infortunio occorso ad una lavoratrice scivolata in corso di pulizia sul pavimento bagnato di cui era segnalata la pericolosità. Nota a Cass. 23 maggio 2019, n. 14066 Sonia Gioia
Infortunio sul lavoro, responsabilità e onere della prova
L’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore configura una responsabilità contrattuale con onere, a carico del datore di lavoro, di provare la non imputabilità del danno e l’adempimento delle misure di sicurezza e, a carico del
Sicurezza: valutazione dei rischi, informazione/formazione e condotta del lavoratore
Solo un comportamento abnorme del lavoratore che sia eccentrico, imprevedibile ed ingovernabile rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo, fa venir meno la responsabilità del datore di lavoro Nota a Cass. 23 novembre 2017, n. 53285
Vigile urbano e tutela della salute
Il datore di lavoro deve adottare anche le misure di sicurezza c.d. innominate
Aggressione fisica nei confronti di un infermiere e misure di sicurezza
Grava sul datore di lavoro l’onere della prova circa l’adozione delle misure necessarie a tutela l’integrità psico-fisica del lavoratore
Infortunio sul lavoro, pericolosità del macchinario, obblighi del datore di lavoro e certificazioni
La conformità CE dei macchinari non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità della sicurezza dell’ambiente di lavoro
Il contenuto dell’obbligo di sicurezza
Il datore di lavoro deve provare di avere adottato, per la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, tutte le misure necessarie, anche se non specificate dalla legge, ma suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche nonché dagli standards di sicurezza normalmente osservati.
Rifiuto delle mansioni: si licenzia solo se non si può ricollocare.
Nota a Cass. 8 marzo 2016, n. 4502 Gennaro Ilias Vigliotti