La contestazione della malattia del lavoratore, basata su una presunzione di non veridicità, derivante dalla visione di un profilo su Facebook durante un evento musicale, è illegittima. Nota a Trib. Milano 19 giugno 2018, n. 1576 Giuseppe Rossini
La contestazione della malattia del lavoratore, basata su una presunzione di non veridicità, derivante dalla visione di un profilo su Facebook durante un evento musicale, è illegittima. Nota a Trib. Milano 19 giugno 2018, n. 1576 Giuseppe Rossini