Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata (del 5% in luogo del 15%), prevista dal regime forfetario, l’attività professionale non deve essere una mera continuazione dell’attività precedentemente svolta. Nota a AdE Risposta 29 maggio 2020, n. 161 Francesco Palladino
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2018, n. 5513
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