Oltre ai congedi obbligatori, entrambi i genitori (subordinati o autonomi) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, in alternativa o contemporaneamente, per un ulteriore periodo di astensione facoltativa denominato “congedo parentale”. In particolare, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni
Congedo di paternità facoltativo
Al congedo di paternità diretto, la legge affianca un ulteriore congedo facoltativo di 1 giorno (c.d. congedo di paternità facoltativo), rifinanziato per l’anno 2019 dalla L. n. 145/2018, che consente al lavoratore subordinato la possibilità di astenersi dal lavoro, entro
Congedo di paternità diretto
In aggiunta al congedo di paternità “sostitutivo”, è previsto, per l’anno 2019, un ulteriore congedo obbligatorio di 5 giorni (c.d. congedo di paternità diretto), fruibile dal lavoratore subordinato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso del minore in
Premio di natalità esteso a tutte le madri regolarmente presenti in Italia
Nota a App. Milano 15 maggio 2018, n. 617 Daria Pietrocarlo