Il patto di non concorrenza, a pena di nullità, è subordinato a specifiche condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato. Il suo oggetto va valutato considerando l’attività complessivamente svolta dal lavoratore, rapportata a quella svolta dall’azienda e la
Patto di non concorrenza
Il lavoratore che violi il patto di non concorrenza deve restituire le somme percepite, in costanza di lavoro, a titolo di corrispettivo del patto. Nota a Cass. 11 giugno 2018, n. 15097 Francesco Belmonte
Il patto di non concorrenza
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