Gennaro Ilias Vigliotti Nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato, ad es. per ragioni economiche quali una riorganizzazione produttiva, riconversione o ristrutturazione), spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova