Per la legittimità di un licenziamento collettivo in una sola unità produttiva è necessaria una giustificazione oggettiva coerente con la comunicazione di avvio della procedura. Nota a Cass. (ord.) 17 gennaio 2024, n. 1803 Paolo Pizzuti
Licenziamento collettivo limitato ad una sola sede aziendale
Il licenziamento collettivo circoscritto ad una sola unità aziendale deve essere giustificato nella lettera di avvio della procedura. Nota a Cass., ord., 6 febbraio 2023, n. 3511 Francesco Belmonte
Carcerazione preventiva e licenziamento del lavoratore
La legittimità del recesso intimato al dipendente, al termine della sua carcerazione preventiva, va verificata tenendo conto dei criteri di valutazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza oneri di repêchage. Nota a Cass. 10 marzo 2021, n. 6714 Sonia
Licenziamento collettivo, scelta dei licenziandi e accordo sindacale
La platea dei dipendenti da espellere può essere circoscritta al reparto o settore soppresso solo in ragione di oggettive esigenze aziendali. Il relativo accordo sindacale deve contenere criteri di scelta rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità Nota a Cass.
Licenziamento collettivo e ambito di scelta dei lavoratori interessati
La scelta del lavoratore da licenziare non può basarsi solo sulla sua collocazione nel reparto soppresso o ridotto, essendo necessario verificare, accanto alle obiettive esigenze aziendali, il possesso di professionalità equivalenti da parte degli addetti ad altre unità produttive. Nota
Prova del giustificato motivo oggettivo e insussistenza del fatto
Nella disciplina del licenziamento c.d. economico, contenuta nella L. n. 92/2012 (c.d. L. Fornero), la manifesta insussistenza del fatto va ricercata nelle ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nonché nell’impossibilità di ricollocare altrove