Nella comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro ha l’onere di specificare i motivi, ma non è tenuto ad esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento. Nota a Cass.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage
Nella lettera di licenziamento economico non va indicata l’impossibilità di ripescaggio. Nota a Cass. 6 agosto 2020, n. 16795 Pamela Coti
Cessazione di appalto e soppressione del posto
La perdita di un appalto può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore addetto soltanto se il datore di lavoro provi l’impossibilità della sua ricollocazione, dovendosi considerare a tal fine anche gli altri contratti di appalto in corso.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sopravvenuta inidoneità psico-fisica
È prevista la reintegrazione nel posto di lavoro ogniqualvolta il giudice accerti il difetto di giustificazione del recesso, intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente nella idoneità psico-fisica del lavoratore. Nota a Cass. 22 ottobre 2018, n. 26675 Francesca Albiniano
Licenziamento per scarso rendimento.
Lo scarso rendimento alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo presuppone un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore rispetto alla prestazione attesa dal datore, mentre quello alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si legittima alla luce
Impossibilità di ricollocare il dipendente: è il datore a fornirne la prova.
Gennaro Ilias Vigliotti Nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato, ad es. per ragioni economiche quali una riorganizzazione produttiva, riconversione o ristrutturazione), spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova