Le ragioni alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono incidere in termini di causa efficiente sulla posizione del lavoratore licenziato. Il datore di lavoro deve provare l’insussistenza di una posizione di lavoro analoga a quella soppressa relativa a
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste, ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/66, in ragioni c.d. economiche, cioè inerenti l’impresa (“attività produttiva” ed “organizzazione del lavoro”); oppure la persona del lavoratore oggettivamente considerata (tali da incidere negativamente sul “regolare
Prova del giustificato motivo oggettivo e insussistenza del fatto
Nella disciplina del licenziamento c.d. economico, contenuta nella L. n. 92/2012 (c.d. L. Fornero), la manifesta insussistenza del fatto va ricercata nelle ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nonché nell’impossibilità di ricollocare altrove