La condotta mobbizzante dev’essere esclusa, pur se idonea a palesare elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, quando non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo. Nota
Mobbing orizzontale e onere della prova
Il danno da mobbing orizzontale, fra soggetti di pari grado, va provato dal lavoratore, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver ottemperato all’obbligo di tutela della salute sancito dall’art. 2087 c.c. e dalla normativa sulla sicurezza. Nota a