Non devono essere assoggettati a tassazione separata i compensi variabili dei giudici tributari relativi all’ultimo trimestre dell’anno solare, se erogati entro 120 giorni dalla loro maturazione. Il ritardo, in questo caso, è da considerarsi fisiologico, essendo conseguenza dell’espletamento di particolari
Tassazione separata per i premi di risultato corrisposti in ritardo per cause imputabili all’emergenza Covid-19
I ritardi relativi alla corresponsione dei premi di risultato dipendenti dai cambiamenti organizzativi imposti dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, devono considerarsi non fisiologici. Nota a AdE Risposta 18 maggio 2021, n. 353 Marialuisa De Vita
Compensi erogati nell’anno successivo alla maturazione: tassazione ordinaria se il ritardo è fisiologico
I redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione non rientrano tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata ex art. 17 TUIR, se il ritardo nella loro corresponsione sia conseguenza dell’espletamento