È passibile di licenziamento disciplinare il dipendente pubblico che timbri il cartellino in vece di altro lavoratore Nota a Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374 Flavia Durval La “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
Falsa attestazione della presenza: non è necessario attendere la sentenza penale per poter licenziare
L’intento fraudolento del dipendente pubblico che fa timbrare il cartellino ad un proprio collega in sua vece può essere valutato dall’Amministrazione anche a prescindere da una sentenza penale di condanna per tali fatti. Nota a Trib. Milano, ord., 30