“In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.LGS. n. 509/1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima deI 1 gennaio 2007
Casse di previdenza privatizzate e proseguimento di attività professionale
Le Casse di previdenza privatizzate non possono presumere la prosecuzione dell’attività professionale dell’iscritto. Nota a Cass. (ord.) 31 ottobre 2019, n. 28109 Valerio Di Bello