In tema di licenziamento disciplinare di cui all’art. 7, Stat. Lav., l’addebito oggetto di contestazione deve necessariamente corrispondere a quello posto a fondamento della sanzione disciplinare, sicché è vietato infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati.
Rapporti tra procedimento penale e disciplinare a carico del dipendente pubblico e art. 18 dello Statuto dei lavoratori
La pubblica amministrazione è libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare degli atti del processo penale. Nell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 Stat. Lav. vanno ricompresi, oltre alla retribuzione base, i compensi di carattere continuativo correlati alle particolari modalità della
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2018, n. 29790
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Il collocamento a riposo del dipendente pubblico non estingue il potere disciplinare
Nel lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, l’interesse del datore ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti del lavoratore permane anche dopo la cessazione del rapporto