Per la legittimità di un licenziamento collettivo in una sola unità produttiva è necessaria una giustificazione oggettiva coerente con la comunicazione di avvio della procedura. Nota a Cass. (ord.) 17 gennaio 2024, n. 1803 Paolo Pizzuti
Comparazione tra lavoratori nel licenziamento collettivo
Qualora la riduzione di personale investa un unico reparto aziendale, è lecito limitare la scelta ai dipendenti di tale unità, salvo che questi dimostrino pregresse esperienze in altri reparti. Nota a Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9128 Francesco Belmonte
Licenziamenti collettivi e criteri di comparazione dei lavoratori
Nell’ipotesi di licenziamento collettivo, quando la ristrutturazione aziendale riguarda soltanto un’unità produttiva, la comparazione dei lavoratori per individuare quelli da avviare alla mobilità può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva, non nell’intera azienda. Nota a Cass. 7 ottobre 2021, n
Licenziamento collettivo e individuazione dei lavoratori interessati
Nell’ipotesi licenziamento collettivo per cessato appalto, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali connesse al progetto di ristrutturazione. Nota a Cass. 24
Trasferimento d’azienda e successiva liquidazione del cessionario
La disciplina del trasferimento di azienda, secondo il diritto dell’Unione, si applica anche nell’ipotesi in cui cedente e cessionario agiscano non solo per la prosecuzione stabile dell’attività ceduta, ma in vista della successiva liquidazione del cessionario, salvo il divieto di
Trasferimento del lavoratore e violazione dell’art. 2103 c.c.
È illegittimo il trasferimento disposto in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive o avente natura discriminatoria. Nota a Trib. Roma 13 febbraio 2018 e a Trib. Vicenza 1 marzo 2018 Giuseppe Catanzaro