Laddove il prestatore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli, l’inquadramento va determinato in base alle funzioni in concreto prevalenti, tenendo conto sia della qualità che della quantità di lavoro svolto. Nota a Cass. (ord.) 8 febbraio 2021, n. 2969
Dequalificazione e condizioni usuranti e progetto formativo
L’attribuzione di mansioni promiscue anche inferiori e umilianti, che comporti la sussistenza di condizioni lavorative usuranti sfociate in una malattia psicosomatica, va provata. Ciò, al fine di ritenere illegittimo il licenziamento conseguente al superamento del periodo di comporto. Nota a