La condotta mobbizzante non va valutata in relazione all’illegittimità di singole condotte persecutorie bensì con riguardo all’unitarietà della volontà vessatoria dei vari atti. Nota a Cass. 27 novembre 2018, n. 30673 Sonia Gioia
La condotta mobbizzante non va valutata in relazione all’illegittimità di singole condotte persecutorie bensì con riguardo all’unitarietà della volontà vessatoria dei vari atti. Nota a Cass. 27 novembre 2018, n. 30673 Sonia Gioia