Nel licenziamento disciplinare la gravità dell’inadempimento deve essere valutata secondo il parametro dell’inadempimento grave o notevole degli obblighi contrattuali, non secondo la tenuità del danno
Nel licenziamento disciplinare la gravità dell’inadempimento deve essere valutata secondo il parametro dell’inadempimento grave o notevole degli obblighi contrattuali, non secondo la tenuità del danno