Se il datore di lavoro non prova la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo posto a fondamento del recesso, la conseguente ingiustificatezza del licenziamento rientra tra gli indici della ritorsione. Nota a Cass. 29 settembre 2022,
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste, ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/66, in ragioni c.d. economiche, cioè inerenti l’impresa (“attività produttiva” ed “organizzazione del lavoro”); oppure la persona del lavoratore oggettivamente considerata (tali da incidere negativamente sul “regolare