Lo scioglimento del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova avvenuto prima dell’entrata in vigore del blocco dei licenziamenti, ma nel chiaro contesto giuridico della emergenza sanitaria, è da considerarsi nullo per frode alla legge. Nota a
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13181
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