Nell’ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo, ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria, la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi del fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto
Onere della prova in capo al datore di lavoro circa la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento disciplinare
In caso di licenziamento disciplinare del lavoratore, irrogato ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, permane sempre in capo al datore di lavoro l’onere di provare in giudizio la sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso.