Il lavoratore che provi, con documenti di data certa, l’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, per il quale si è verificata l’omissione contributiva, ha diritto alla costituzione della rendita vitalizia, non essendo necessario dimostrare anche il concreto svolgimento
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36321
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36321 Lavoro, Omissione contributiva, Rendita vitalizia, Perdita parziale della prestazione previdenziale pensionistica, Danno futuro da irregolarità contributiva del datore di lavoro, Azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, c.c.,
Rendita pensionistica e termine prescrizionale
Il termine triennale di prescrizione delle prestazioni INAIL decorre dall’effettiva conoscenza dell’origine professionale della malattia. Nota a Trib. Torino 16 febbraio 2018, n. 310 Francesco Belmonte