E’ giustificato il licenziamento del dirigente causato da una non arbitraria né pretestuosa riorganizzazione aziendale
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 2/2017
Sommario n. 2/2017
Il Lavoro nella giurisprudenza n. 4/2017
Sommario n. 4/2017
Il Lavoro nella giurisprudenza n. 3/2017
Sommario n. 3/2017
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n.2/2017
INDICE SOMMARIO n. 2/2017
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2017
INDICE SOMMARIO n. 1/2017
Repechâge e onere della prova nel licenziamento per motivi oggettivi
Spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del dipendente licenziato. Nota a Cass. 31 ottobre 2016, n. 21996 Francesco Belmonte
Licenziamento del dirigente: non c’è l’obbligo di repêchage
L’impresa che licenzia un dirigente non ha l’obbligo di riallocarlo, dal momento che il rapporto di lavoro dirigenziale è caratterizzato da un regime di libera recedibilità. Nota a Cass. n. 14193/2016 Giovanni Piglialarmi La società che licenzia uno dei propri
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e mutamento di mansioni.
In caso di soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad offrire posizioni alternative al lavoratore, ma non mansioni inferiori incompatibili con la sua professionalità. Alfonso Tagliamonte Nota a Cass. 10 maggio 2016, n.9467. La necessità
Impossibilità di ricollocare il dipendente: è il datore a fornirne la prova.
Gennaro Ilias Vigliotti Nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato, ad es. per ragioni economiche quali una riorganizzazione produttiva, riconversione o ristrutturazione), spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova