La risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente “anziano” richiede una congrua motivazione anche a fronte di un previo atto organizzativo. Gennaro Ilias Vigliotti La facoltà attribuita dall’art. 72, co. 11, D. L. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni,
Pubblico impiego: non basta l’anzianità contributiva per licenziare.
Per licenziare il dipendente che abbia raggiunto i requisiti contributivi il datore di lavoro pubblico è tenuto a motivare la sua scelta, indicando le ragioni organizzative che pongono l’esigenza di un ricambio generazionale. Nota a Cass. 6 giugno 2016, n.