Lo scioglimento del rapporto di lavoro in conseguenza del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore non costituisce un provvedimento di recesso e, dunque, non necessita di alcun preavviso ai sensi dell’art. 2118 c. c. Nota a Cass. 29 agosto
Risoluzione per mutuo consenso: serve una volontà chiara e comune
Non basta l’inerzia del lavoratore per provare l’effettiva intenzione di sciogliere il vincolo contrattuale dopo la scadenza del termine