Per l’Agenzia delle Entrate, la mancanza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) all’interno dell’azienda non impedisce l’applicazione del regime di detassazione, previsto dall’art. 1, co. 182, della L. n. 208/2015, per le somme da erogare ai dipendenti a titolo
Detassazione dei premi di risultato non sempre da riparametrare
Il premio di risultato è detassabile anche con contratto sottoscritto dopo l’inizio del periodo di misurazione, senza necessità di riparametrare l’importo agevolabile dalla data di sottoscrizione del contratto. Nota a AdE Risoluzione 26 giugno 2020, n. 36/E Francesco Palladino
Calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Nella base di calcolo del TFR è computabile anche il c.d. premio di fedeltà. Nota a Cass. ord. 13 febbraio 2020, n. 3625 Francesco Belmonte
Funzioni dirigenziali e retribuzione di posizione e di risultato nel pubblico impiego
Il pieno svolgimento di mansioni dirigenziali dà diritto all’intero trattamento economico previsto per la posizione ricoperta. Nota a Cass. 10 maggio 2018, n. 11334 Gennaro Ilias Vigliotti
Tassazione agevolata e welfare aziendale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Clicca qui per scaricare il Monotema n. 7/2018 di Soluzioni Lavoro
Tratti distintivi fra appalto di servizi presso una Asl e somministrazione di manodopera
Quando l’appaltatore di una Asl non assume rischio d’impresa e non esercita né il potere direttivo sui prestatori impiegati, né il potere di organizzazione dei mezzi utili allo svolgimento della sua attività, si configura una sostanziale somministrazione di personale.
Indennità di posizione del dirigente medico (Cass. n. 26373/2017)
La perdita di un incarico dirigenziale a seguito di ristrutturazione aziendale non attribuisce al dirigente il diritto al mantenimento del trattamento economico accessorio precedente Nota a Cass. 7 novembre 2017 n. 26373 Maria Novella Bettini
Protetto: Giurisprudenza – Corte di Cassazione – Sentenza 07 novembre 2017, n. 26373
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Licenziamento per scarso rendimento.
Lo scarso rendimento alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo presuppone un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore rispetto alla prestazione attesa dal datore, mentre quello alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si legittima alla luce