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Il licenziamento per scarso rendimento
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Licenziamento per scarso rendimento soggettivo: gli indici che lo legittimano
È illegittimo il recesso se il datore non prova la negligenza del lavoratore Nota a Cass. 10 novembre 2017, n. 26676 Francesco Belmonte
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Scarso rendimento, inadempimento del lavoratore e illeciti precedenti.
Lo scarso rendimento è legato ad un inadempimento del lavoratore, notevole ed a lui imputabile, che non può essere sanzionato esercitando due volte il potere disciplinare per il medesimo inadempimento. Nota a Cass. 14 febbraio 2017, n. 3855 Donatella Casamassa
Licenziamento per scarso rendimento.
Lo scarso rendimento alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo presuppone un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore rispetto alla prestazione attesa dal datore, mentre quello alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si legittima alla luce