La stipula di una pluralità di contratti di somministrazione di lavoro a termine non necessita, in realtà aziendali complesse, dell’indicazione del nominativo del personale assente purché l’esigenza sostitutiva sia comunque verificabile. Nota a Cass. (ord.) 6 febbraio 2019, n. 3463
Sostituzione per scorrimento
Nel caso di sostituzioni successive per scorrimento, il lavoratore non deve essere necessariamente adibito alle stesse mansioni del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto