L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter assoggettare a tassazione separata i compensi incentivanti la produttività erogati ai dirigenti negli anni successivi a quello di maturazione, occorre verificare la sussistenza di una delle cause previste dall’art. 17, co. 1,
Tassazione ordinaria per i premi di risultato “fisiologicamen-te” erogati in periodi di imposta successivi a quello di matu-razione
Le retribuzioni incentivanti, erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria se la posticipazione della loro erogazione è fisiologica. Nota a AdE Risposta 20 maggio 2022, n. 283 Marialuisa De Vita
Tassazione ordinaria per gli accordi transattivi del dipendente
Con due risposte ad interpello l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le somme percepite dal dipendente a seguito di accordi transattivi: i) si qualificano, ai fini fiscali, come reddito da lavoro dipendente; ii) scontano la tassazione ordinaria IRPEF se il dipendente è
Tassazione ordinaria per i compensi variabili arretrati erogati ai giudici tributari con ritardo fisiologico
Non devono essere assoggettati a tassazione separata i compensi variabili dei giudici tributari relativi all’ultimo trimestre dell’anno solare, se erogati entro 120 giorni dalla loro maturazione. Il ritardo, in questo caso, è da considerarsi fisiologico, essendo conseguenza dell’espletamento di particolari
Tassazione ordinaria per le retribuzioni incentivanti “fisiologicamente” erogate ai dipendenti in periodi di imposta successivi a quello di maturazione
Le retribuzioni incentivanti, erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria se la posticipazione della loro erogazione può considerarsi fisiologica. Nota a AdE Risposta 25 gennaio 2022, n. 49 Marialuisa De Vita
Tassazione separata per le retribuzioni incentivanti erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione
Le retribuzioni incentivanti, erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione, devono essere assoggettate a tassazione separata se il ritardo nella loro corresponsione discende da una “causa giuridica” come l’emanazione di un decreto direttoriale dell’Amministrazione. Nota a AdE
La natura dei compensi erogati in anni successivi a quello di riferimento incide sul regime di tassazione
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che, per poter assoggettare a tassazione separata gli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti in anni successivi a quello di riferimento, occorre avere riguardo alle ipotesi previste dall’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR. Nota a
Indennità di fine mandato per gli incarichi speciali e requisiti per la tassazione separata
Per tassare in via separata l’indennità di fine mandato per gli incarichi speciali di cui al co. 3 dell’art. 2389 c.c. è sufficiente la presenza di un atto, avente data certa, che determini genericamente il diritto all’indennità medesima. Nota a
Compensi erogati nell’anno successivo alla maturazione: tassazione ordinaria se il ritardo è fisiologico
I redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione non rientrano tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata ex art. 17 TUIR, se il ritardo nella loro corresponsione sia conseguenza dell’espletamento
Somme erogate “una tantum” per compensare il periodo di vacatio contrattuale e somme erogate in esecuzione di sentenza: è possibile l’applicazione del regime di tassazione separata?
L’Agenzia chiarisce che si applica, ai sensi dell’art. 17, co.1, lett. b) TUIR, il regime di tassazione separata ai compensi arretrati derivanti da una modifica del ccnl e alle somme erogate in esecuzione di una sentenza, essendo entrambe cause di