Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, punito ai sensi dell’art. 603-bis c.p., non trova applicazione nei settori che si avvalgono di prestazioni di lavoro di tipo intellettuale, essendo la sua operatività circoscritta alle sole attività manuali. Nota
Retribuzione sproporzionata e reato di sfruttamento del lavoro
La reiterata corresponsione di un salario sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e che non assicuri al dipendente e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa costituisce un indice di sfruttamento idoneo ad integrare il reato