Nel quadro della libertà d’iniziativa economica (di cui all’art. 41 Cost.), la soppressione di una posizione dirigenziale può legittimamente fondarsi su esigenze di riorganizzazione aziendale purché non pretestuose, arbitrarie o persecutorie. Nota a Cass. 4 gennaio 2024, n. 265 Paolo
Licenziamento ingiurioso del dirigente e soppressione della posizione lavorativa
Al licenziamento del dirigente si applica il principio di giustificatezza e non quello del giustificato motivo. Il carattere ingiurioso del recesso va provato. Nota a Cass. 25 luglio 2023, n. 22391 Alfonso Tagliamonte
Licenziamento del dirigente e giustificatezza della scelta datoriale
In caso di soppressione di posizione dirigenziale occorre che sussista una giustificatezza alla base del recesso del datore di lavoro. Nota a Cass. (ord.) 29 dicembre 2022, n. 38026 Daniele Magris
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: presupposti di legittimità e repêchage
Fra i vari requisiti per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo occorre verificare l’insussistenza in azienda di posizioni lavorative che corrispondano alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte. Nota a Cass. (ord.) 20 ottobre
Licenziamento ritorsivo per asserita soppressione della posizione di lavoro
L’esistenza di un clima conflittuale con i vertici aziendali e l’assunzione di un nuovo lavoratore nella stessa posizione del licenziato costituiscono elementi di prova della ritorsività del licenziamento. Nota a Trib. Milano, ord., 11 settembre 2020, n. 22238 Fabrizio Girolami
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20680
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20680 Regolamento di previdenza e quiescenza del personale dello SCAU, Cd. clausola oro, Rivalutazione dei trattamenti pensionistici, Soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dei meccanismi di adeguamento
Licenziamento collettivo, scelta dei licenziandi e accordo sindacale
La platea dei dipendenti da espellere può essere circoscritta al reparto o settore soppresso solo in ragione di oggettive esigenze aziendali. Il relativo accordo sindacale deve contenere criteri di scelta rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità Nota a Cass.
Tutela reintegratoria in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per motivi oggettivi
Il trasferimento strumentale del lavoratore in un reparto da sopprimere costituisce esercizio arbitrario del potere di selezionare il personale da licenziare e, in quanto tale, determina l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per motivi oggettivi e vincola
Licenziamento del dirigente
Il licenziamento del dirigente per riduzione dei costi è insindacabile. Nota a Cass. 10 gennaio 2019, n. 436 Pietro Velardi
Criteri di scelta nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Nel licenziamento individuale c.d. economico, attuato per motivi oggettivi relativi a mansioni e compiti sostanzialmente omogenei, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare i criteri contenti nell’art. 5, L. n. 223/1991 (relativa ai licenziamenti collettivi) ovvero altri criteri, purché