Le società per azioni con partecipazione pubblica non mutano la propria natura di soggetti di diritto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, le azioni, rimanendo, di conseguenza, assoggettate all’applicazione del regime privatistico con
D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 – “CURA ITALIA”: LO STATUTO EMERGENZIALE DEI LAVORATORI AUTONOMI
Gennaro Ilias Vigliotti