L’orario di lavoro del personale sanitario dipendente da strutture private è regolato dal D.Lgs. n. 66/2003, il quale attribuisce alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla disciplina «in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale» (v.
Licenziamento del lavoratore tossicodipendente e aspettativa non retribuita.
La società che voglia contestare l’assenza del lavoratore tossicodipendente deve procedere tempestivamente e verificare che non sia in corso un periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di programmi terapeutici e di riabilitazione. Nota a Cass. 19 gennaio 2017,