Nel quadro della libertà d’iniziativa economica (di cui all’art. 41 Cost.), la soppressione di una posizione dirigenziale può legittimamente fondarsi su esigenze di riorganizzazione aziendale purché non pretestuose, arbitrarie o persecutorie. Nota a Cass. 4 gennaio 2024, n. 265 Paolo
Licenziamento ingiurioso del dirigente e soppressione della posizione lavorativa
Al licenziamento del dirigente si applica il principio di giustificatezza e non quello del giustificato motivo. Il carattere ingiurioso del recesso va provato. Nota a Cass. 25 luglio 2023, n. 22391 Alfonso Tagliamonte
Licenziamento del dirigente e giustificatezza della scelta datoriale
In caso di soppressione di posizione dirigenziale occorre che sussista una giustificatezza alla base del recesso del datore di lavoro. Nota a Cass. (ord.) 29 dicembre 2022, n. 38026 Daniele Magris
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: presupposti di legittimità e repêchage
Fra i vari requisiti per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo occorre verificare l’insussistenza in azienda di posizioni lavorative che corrispondano alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte. Nota a Cass. (ord.) 20 ottobre
Licenziamento ritorsivo per asserita soppressione della posizione di lavoro
L’esistenza di un clima conflittuale con i vertici aziendali e l’assunzione di un nuovo lavoratore nella stessa posizione del licenziato costituiscono elementi di prova della ritorsività del licenziamento. Nota a Trib. Milano, ord., 11 settembre 2020, n. 22238 Fabrizio Girolami
Licenziamento collettivo, scelta dei licenziandi e accordo sindacale
La platea dei dipendenti da espellere può essere circoscritta al reparto o settore soppresso solo in ragione di oggettive esigenze aziendali. Il relativo accordo sindacale deve contenere criteri di scelta rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità Nota a Cass.
Licenziamento del dirigente
Il licenziamento del dirigente per riduzione dei costi è insindacabile. Nota a Cass. 10 gennaio 2019, n. 436 Pietro Velardi
Criteri di scelta nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Nel licenziamento individuale c.d. economico, attuato per motivi oggettivi relativi a mansioni e compiti sostanzialmente omogenei, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare i criteri contenti nell’art. 5, L. n. 223/1991 (relativa ai licenziamenti collettivi) ovvero altri criteri, purché