Non devono essere assoggettati a tassazione separata i compensi variabili dei giudici tributari relativi all’ultimo trimestre dell’anno solare, se erogati entro 120 giorni dalla loro maturazione. Il ritardo, in questo caso, è da considerarsi fisiologico, essendo conseguenza dell’espletamento di particolari
Tassazione ordinaria per gli arretrati erogati con ritardo fisiologico
I redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione non rientrano tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata ex art. 17 TUIR, se il ritardo nella loro corresponsione sia fisiologico in