Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione. Gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune sono riservati alla esclusiva competenza del
Onere della prova in capo al datore di lavoro circa la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento disciplinare
In caso di licenziamento disciplinare del lavoratore, irrogato ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, permane sempre in capo al datore di lavoro l’onere di provare in giudizio la sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso.