L’astensione collettiva da mansioni accessorie rispetto a quelle contrattuali può costituire metodo di protesta sindacale, come tale non sanzionabile disciplinarmente. Se il datore decide comunque di applicare la sanzione, quest’ultima può solo essere annullata dal giudice e non riproporzionata. Nota
Lavoro e Legge di Bilancio 2018
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