Per i medici specializzandi, il trattamento economico previsto dal D.LGS. n. 368/1999 è applicabile solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il rapporto di lavoro di tali specializzandi non è qualificabile né come subordinato né come parasubordinato. Nota a Cass. (ord.)
Remunerazione dei medici specializzandi universitari (Cass. n. 18667/2020)
L’attività dei medici chirurgici iscritti alle scuole di specializzazioni post universitarie costituisce una ipotesi particolare di contratto formativo. Nota a Cass. (ord.) 8 settembre 2020, n. 18667 Maria Novella Bettini e Gennaro Ilias Vigliotti