Il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto è nullo e, quando non sia applicabile la tutela reale, comporta il diritto al ripristino del rapporto di lavoro secondo le norme di diritto comune. Nota a Trib. Busto Arsizio
Il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto è nullo e, quando non sia applicabile la tutela reale, comporta il diritto al ripristino del rapporto di lavoro secondo le norme di diritto comune. Nota a Trib. Busto Arsizio