Recedere dal contratto di collaborazione autonoma con un ciclo-fattorino per la sua indisponibilità ad accettare l’applicazione di un contratto collettivo firmato da associazione sindacale diversa da quella di sua fiducia è un atto nullo perché viziato da discriminatorietà diretta. Nota
Natura autonoma del rapporto di collaborazione dei riders e inapplicabilità dell’art. 28 Stat. Lav.
I riders sono lavoratori autonomi laddove possono decidere se e quando lavorare. Nota a Trib. Firenze, sez. lav., decreto 9 febbraio 2021, n. 2425 Fabrizio Girolami