Nel caso di inidoneità permanente assoluta del dipendente allo svolgimento dell’attività lavorativa, tale da determinare la risoluzione automatica del vincolo contrattuale, il datore di lavoro non è tenuto al preavviso né alla relativa indennità. Nota a Cass. 12 aprile 2021,
Sopraggiunta infermità permanente e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il lavoratore inidoneo alla mansione può essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche inferiori, purché nell’ambito dell’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore. Nota a Cass. 5 aprile 2018, n. 8419 Francesco Belmonte