Il trasferimento dei lavoratori in una sede lontana e disagiata, rispetto all’unità produttiva di appartenenza, non costituisce di per sé abuso del diritto. Nota a Cass. 15 giugno 2018, n.15885 Eugenio Erario Boccafurni
I requisiti di legittimità del trasferimento del lavoratore.
Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra solo per motivi tecnici, organizzativi e produttivi secondo i parametri stabiliti dal novellato art. 2103 c.c. Fabio Iacobone