L’assenza alla visita di controllo domiciliare del sanitario che, essendo sotto la doccia, non aveva sentito suonare il campanello, è giustificata. Nota a Cass. (ord.) 18 luglio 2022, n. 22484 Maria Novella Bettini
Rifiuto della prestazione e visita medica obbligatoria
Alla scadenza del periodo di comporto, il lavoratore deve rientrare al lavoro. Egli può astenersi dall’eseguire la prestazione solo se venga riassegnato alle mansioni svolte prima dell’assenza per malattia senza essere sottoposto alla visita medica obbligatoria ex art. 41, D.LGS.